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Finanza e banche 07 Novembre 2026

Credito abusivo, la negligenza bancaria non basta per la nullità

La concessione di un finanziamento senza un’adeguata verifica del merito creditizio può fondare una responsabilità risarcitoria, ma la nullità del mutuo richiede una condotta penalmente rilevante o un intento predatorio.

L’art. 5 del TUB impone agli intermediari il rispetto della sana e prudente gestione, mentre l’art. 1176, c. 2 c.c. commisura la diligenza alla natura professionale dell’attività esercitata. Nella concessione di credito alle imprese, l’istruttoria deve quindi consentire una valutazione effettiva della capacità di rimborso. La presenza di una garanzia pubblica non attenua tale obbligo, poiché riduce il rischio della banca senza rendere irrilevante il merito creditizio del debitore. Anche la posizione fiscale e previdenziale può assumere rilievo.   La Cassazione ha escluso che esista un obbligo generalizzato di acquisire sempre il certificato dei carichi pendenti, ma ha chiarito che anomalie, discrasie o elementi di rischio impongono approfondimenti coerenti con gli standard professionali e con le indicazioni EBA (Cassazione nn. 19262 e 19267/2026). L’eventuale negligenza dell’intermediario non risolve però la diversa questione della validità del finanziamento. La violazione delle regole di sana e prudente gestione e degli obblighi di verifica del merito creditizio può fondare una responsabilità risarcitoria, ma non determina automaticamente la nullità del contratto. Per escludere il credito della banca occorre una fattispecie ulteriore: la stipulazione deve integrare un reato-contratto, anche attraverso il concorso del funzionario bancario in fatti di bancarotta,...

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