Credito beni strumentali: le perizie e il riferimento normativo
Il riferimento normativo da riportare in fattura e (in caso di assenza, procedere all'integrazione) e la perizia di un tecnico (se sotto € 300.000, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante).
Tratto comune alle 2 discipline dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 2020 da una parte (L. 160/2019) e 2021-2022 dall'altra (L. 178/2020) riguarda un aspetto formale e un aspetto tecnico. Il primo aspetto, ossia quello formale è che in entrambe le casistiche per fruire del credito è strettamente necessario che sulla fattura di acquisto (sia essa di acconto o di saldo) vi sia il riferimento normativo alla disciplina, ossia:
- art. 1, cc. da 184 a 194 L. 160/2019 nel caso degli investimenti “2020”; oppure
- art. 1, cc. da 1054 a 1058 L. 178/2020 nel caso degli investimenti “2021-2022”.
Le risposte 438 e 439 dell'Agenzia dello scorso 5.10 avevano richiamato il c. 195, L.160/2019 (e leggasi c. 1062, L. 178/2020) secondo cui, al fine dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito, pena la revoca del beneficio, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione del costo e a tal fine le fatture e gli altri documenti relativi devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai cc. da 184 a 194 (ovvero 1054 a 1058).
Se la fattura ne è sprovvista, vengono concesse molteplici soluzioni per correggerla, in analogia con la Nuova Sabatini (si veda la risposta alla FAQ 10.15 sul sito del MISE):
1. fattura cartacea (per esempio, emessa da un soggetto forfettario, non soggetto agli obblighi di fatturazione...