Credito carburante agricolo: i chiarimenti del MASAF
Le FAQ dell’11.09.2026 precisano l’ambito applicativo del credito d’imposta. Ammessi florovivaismo, carburante acquistato all’estero e alcune attività di contoterzismo. Resta il nodo degli autocarri.
L’art. 8-ter D.L. 38/2026 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’esercizio delle attività agricole, successivamente disciplinato dal D.M. Agricoltura-Economia 27.07.2026, n. 365846. In prossimità della scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero ha pubblicato i chiarimenti applicativi aggiornati all’11.09.2026, intervenendo su diversi aspetti della misura.Florovivaismo e riscaldamento delle serre - Tra i chiarimenti più rilevanti (quesito A.01) rientra quello relativo alle imprese florovivaistiche. Il MASAF conferma che il settore può accedere al beneficio, nel rispetto degli altri requisiti previsti. Particolarmente significativa è la precisazione sul carburante destinato al riscaldamento delle serre floricole. Il riferimento alle serre per la coltivazione di piante orticole deve essere considerato esemplificativo e non limitativo (quesito B.01). Possono quindi essere agevolati anche gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre destinate alle coltivazioni floricole.Attività connesse e contoterzismo - Per le attività connesse (quesito A.02), il MASAF adotta un criterio sostanziale: non è sufficiente che l’attività sia collegata, sotto il profilo civilistico, a quella agricola. Il carburante deve essere impiegato per operazioni dirette al mantenimento delle superfici agricole o al conseguimento della produzione agricola. Il criterio vale anche per il contoterzismo. Sono quindi...