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Imposte e tasse 24 Luglio 2020

Credito da adeguamento ambienti: solo per attività aperte al pubblico

Da utilizzare dopo il sostenimento delle spese e previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2021.

Lo scorso 10.07 sono stati pubblicati il provvedimento n. 259854 e la circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate, che hanno fornito chiarimenti in termini operativi per l'utilizzo dei crediti introdotti dal DL Rilancio, artt. 120 e 125, ossia il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto di DPI. Nel presente scritto si analizza il primo, ossia il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro e la considerazione preliminare riguarda l'ambito soggettivo. La misura è rivolta alla ristretta categoria degli operatori con attività aperte al pubblico, perciò tipicamente ad alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, stabilimenti balneari e termali, teatri, cinema ecc. (si veda l'elenco degli ATECO fornito dalla circolare 20/E), eccezion fatta per associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, ai quali il credito spetta a prescindere dall'apertura al pubblico delle proprie attività. Pertanto, se non si rientra in una di queste attività, inutili sono le successive comunicazioni. Dal punto di vista della veste giuridica, rientrano ditte individuali, SNC, SAS, professionisti, associazioni tra professionisti, SRL, SPA, SAPA, indipendentemente dal regime contabile adottato, quindi anche minimi, forfettari, imprese agricole. Restano fuori coloro che svolgono attività commerciali/professionali non abitualmente e che quindi...

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