Prolungata la misura che però diventa fruibile solo per alcune tipologie di attività.
La legge di Bilancio 2021 ha prolungato il credito da locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020 fino a fine aprile 2021 (art. 1, c. 602), ma soltanto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Procediamo qui a riepilogare i beneficiari, le percentuali spettanti e i mesi di riferimento.
Per la generalità dei contribuenti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di Euro il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020, nella misura del:
• 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione;
• 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.
Per i commercianti al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro nel 2019 il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno nella misura del:
• 20% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione;
• 10% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.
Per le attività di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori (es. ristoranti, palestre, alberghi, piscine, bar, ecc.) o nell'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis in zona rossa (commercianti al dettaglio, centri estetici ecc..) il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi 2019 e nella...