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Imposte e tasse 30 Ottobre 2020

Credito da locazioni: aliquote differenti per periodi differenti

Le molteplici casistiche di beneficiari e di durata introdotte dal Decreto Agosto (e dalla sua conversione).

Il credito d'imposta locazioni era stato introdotto dapprima col Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) col nome di "Credito negozi e botteghe" (art. 65), ma limitato a una ristretta cerchia di beneficiari, ossia solo agli esercenti attività d'impresa costretti alla chiusura dal Dpcm 11.03.2020. Il credito d'imposta per l'affittuario era pari al 60% del canone di locazione del solo mese di marzo pagato, relativo a immobili in categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe, da qui il nome del credito: “credito negozi e botteghe”). L'introduzione del vero e proprio credito da locazioni è avvenuta con l'art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), poi modificato dal Decreto Agosto e poi dalla conversione dello stesso, credito esteso ai locatari esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, compresi gli enti non commerciali per l'attività istituzionale, i forfettari/minimi, le imprese agricole, purché con un volume di ricavi o compensi 2019 inferiori a 5 milioni (eccetto per le strutture alberghiere, termali, agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, per le quali il credito spetta indipendentemente da tale limite). Il credito non è più limitato ai soli immobili in categoria catastale C/1 e spetta anche sul canone di locazione, leasing operativo, concessione di immobili a uso non abitativo destinati all'attività industriale, artigianale,...

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