L'art. 118, c. 3 D.Lgs. 163/2006, per quanto riguarda gli appalti in essere al 19.04.2016, stabiliva che negli appalti pubblici la stazione appaltante provvedesse a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, trasmettessero copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari stessi al subappaltatore o al cottimista.
Nel caso in cui ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate dai reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, era inoltre previsto che si potesse provvedere, sentito l'affidatario, al pagamento diretto alle mandanti nonché al subappaltatore o al cottimista.
Il pagamento al subappaltatore attuerebbe un meccanismo satisfattorio nell'interesse di tutto il ceto dei creditori, consentendo alla procedura fallimentare dell'appaltatore di presentare alla stazione appaltante la quietanza di pagamento necessaria per recuperare quanto da quest'ultima dovuto.
Ove sopravvenga il fallimento dell'appaltatore e vi sia stato un subappalto si pone la necessità di coordinare tale dato normativo col principio di cui all'art. 111, u.c. L.F. secondo il quale sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in...