L’art. 67-bis D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 23.07.2021 n. 106, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 ha introdotto un credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale con riferimento alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Ai sensi del comma 1, i fruitori del credito di imposta sono i soggetti titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini.
Rimangono escluse dal beneficio sia le fattispecie impositive rappresentate dalle "insegne di esercizio”, sia i soggetti che effettuano la pubblicità all’esterno di veicoli, in quanto l’agevolazione in commento spetta solo ai titolari di “impianti pubblicitari”.
Il credito di imposta è quantificato in maniera proporzionale al canone complessivamente dovuto dal soggetto passivo per l’anno di imposta 2021: viene precisato nella circolare che per “dovuto” si intende non il canone astrattamente calcolato, ma quello effettivamente versato o anche compensato, se la regolamentazione comunale in materia ne consente l’applicazione. Rientra nel calcolo del credito di imposta riconosciuto anche il canone unico versato tardivamente: in questo caso però il contribuente deve dimostrare...