Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in ambito sportivo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati nel 1° trimestre 2022, con eventuale ripartizione proporzionale in caso di insufficienza delle risorse.
Gli investimenti devono essere effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Gli enti beneficiari devono certificare di svolgere tale attività giovanile e devono avere avuto ricavi di all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro nell’anno 2019. Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398.
Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive è riconosciuto dall’art. 81, c. 1 D.L. 14.08.2021, n. 104.
Inizialmente prorogato per l’anno 2021 dall’art. 10, c. 1 D.L. 25.05.2021 n. 73, è stato esteso al periodo 2022 fino al 31.03 dall’art. 9 D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25. Nell’anno 2023 i periodi agevolati sono indicati dall’art. 1, c. 615 L. 29.12.2022, n. 197 (1° e 3° trimestre).
L’investimento è considerato spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri da presentare entro il 29.09.2023.
Per presentare la domanda, oltre tutti i dati fiscali relativi al soggetto erogante, al contratto, alla fattura, al pagamento, sono necessari i dati relativi all’asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).
Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (art. 2, c. 2 D.P.C.M. 30.12.2020, n. 196).
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. È ammissibile la sola spesa sostenuta (pagata) tra gennaio e marzo 2022.
Per il riconoscimento del credito d’imposta del 1° trimestre 2023, la procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2022.
Gli investimenti devono essere effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Gli enti beneficiari devono certificare di svolgere tale attività giovanile e devono avere avuto ricavi di all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro nell’anno 2019. Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398.
Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive è riconosciuto dall’art. 81, c. 1 D.L. 14.08.2021, n. 104.
Inizialmente prorogato per l’anno 2021 dall’art. 10, c. 1 D.L. 25.05.2021 n. 73, è stato esteso al periodo 2022 fino al 31.03 dall’art. 9 D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25. Nell’anno 2023 i periodi agevolati sono indicati dall’art. 1, c. 615 L. 29.12.2022, n. 197 (1° e 3° trimestre).
L’investimento è considerato spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri da presentare entro il 29.09.2023.
Per presentare la domanda, oltre tutti i dati fiscali relativi al soggetto erogante, al contratto, alla fattura, al pagamento, sono necessari i dati relativi all’asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).
Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (art. 2, c. 2 D.P.C.M. 30.12.2020, n. 196).
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. È ammissibile la sola spesa sostenuta (pagata) tra gennaio e marzo 2022.
Per il riconoscimento del credito d’imposta del 1° trimestre 2023, la procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2022.
