Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 attraverso cui avviare la nuova politica industriale del Paese. Sono stanziati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno su ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti green, attività di design e innovazione estetica. Il decreto fornisce indicazioni sul piano operativo e interpretativo e definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31.12.2019, oltre a indicare la differenza tra ricerca e sviluppo ammissibili e progetti di innovazione tecnologica.
Il primo chiarimento è relativo alle attività di ricerca e sviluppo che godono di un credito d'imposta del 12% sui costi ammissibili: assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
L'innovazione tecnologica agevolabile al 6% dei costi invece è stata definita a livello aziendale: “Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa”.
Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta (6%) i lavori di design e ideazione estetica, finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. A questi effetti, per "prodotto" si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici.
Il decreto definisce inoltre i progetti di innovazione tecnologica, con maggiorazione dal 6 al 10% della misura del credito d'imposta: sono quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (es: prodotti ecosostenibili, catene chiuse, soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto, ecc.). In questi casi bisognerà fornire specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi.
Altro chiarimento significativo riguarda i costi di amministratori o soci dedicatosi a ricerca e sviluppo: “In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato".
Il decreto sicuramente ha fornito chiarimenti utili a evitare futuri conteziosi; ora spetta alle aziende classificare correttamente i propri progetti di ricerca e innovazione. Chi si attendeva un aumento delle aliquote di beneficio è rimasto deluso, ma dal Ministero confermano che si sta lavorando verso tale obiettivo al fine di rilanciare il sistema dopo l'emergenza Covid. Attendiamo fiduciosi.
