Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2025 occorre indicare nel quadro RU i dati del credito di imposta 4.0 a favore delle imprese che hanno effettuato nellâanno investimenti in beni nuovi strumentali a norma dellâart. 1, cc. 1051-1063 L. 30.12.2020, n. 178, come previsto dallâart. 1, c. 446 L. 207/2024 (beni materiali di cui allâallegato A alla L. 232/2016).
Il codice del credito da utilizzare nel quadro RU è â2Lâ mentre per lâutilizzo del credito dâimposta esclusivamente in compensazione in F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dallâanno di avvenuta interconnessione dei beni, previe comunicazioni, si utilizzano i seguenti codici tributo:
- 6936 âCredito dâimposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui allâallegato A alla L. 232/2016 - art. 1, cc. 1056, 1057 e 1057-bis L. 178/2020â relativo agli investimenti per i quali, al 31.12.2024, risulta verificata lâaccettazione dellâordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (D.D. 24.04.2024);
- 7077 âCredito dâimposta di cui allâart. 1, c. 1057-bis L. 30.12.2020, n. 178 - Transizione 4.0 - art. 1, cc. da 446 a 448, della L. 30.12.2024, n. 207â relativo agli investimenti effettuati dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa (D.D. 15.05.2025).
Nella sezione I, rigo RU5 va indicato:
- nella colonna 1, lâimporto del credito dâimposta maturato per investimenti realizzati nel periodo dâimposta della dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31.12.2024 si sia proceduto allâordine vincolante e sia stato versato lâacconto del 20% del prezzo di acquisto;
- nella colonna 2, lâimporto del credito dâimposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo dâimposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30.06.2026 per i quali entro il 31.12.2025 si sia proceduto allâordine vincolante e sia stato versato lâacconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 del modello Redditi SC 2026 in quanto compensato nel periodo dâimposta successivo a quello oggetto della dichiarazione);
- nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e/o lâimporto maturato per investimenti realizzati nel periodo dâimposta.
Inoltre, nella sezione II, vanno compilati i seguenti righi distinguendo la tipologia di gruppo di beni di cui fanno parte gli investimenti:
- RU130 per gli investimenti effettuati nel periodo dâimposta oggetto della dichiarazione, nonchĂŠ quelli effettuati nel periodo dâimposta oggetto della presente dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31.12.2024 si sia proceduto allâordine vincolante e sia stato versato lâacconto del 20% del prezzo di acquisto (lâeventuale interconnessione nel periodo successivo è segnalata barrando la colonna 6);
- RU140 per gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo dâimposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30.06.2026 per i quali entro il 31.12.2025 si sia proceduto allâordine vincolante e sia stato versato lâacconto del 20% del prezzo di acquisto.
