L'art. 81, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) dispone il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, dal 1.07.2020 al 31.12.2020 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche; SSD/ASD, iscritte al Registro CONI, operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
Condizioni essenziali per fruire dell'agevolazione sono: la somma impiegata non deve essere inferiore a € 10.000; i beneficiari, nel periodo d'imposta 2019, devono aver prodotto in Italia ricavi (ex art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir) almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di 15 milioni di Euro; le società sportive professionistiche e dilettantistiche (Asd/Ssd) devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile; i pagamenti devono essere tracciati (bonifico, assegno, carta di credito, ecc.).
All'ultimo periodo dell'art. 81, c. 1 è previsto che il suddetto beneficio non è applicabile alle sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.
Il credito d'imposta, previo invio di apposita istanza al Dipartimento dello Sport, sarà esclusivamente utilizzabile in compensazione nel modello F24 e,...