L’art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, in strutture produttive nel territorio dello Stato. Tale disciplina sugli investimenti si pone in continuità col precedente intervento operato dall’art. 1, cc. 184-197, L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), nella ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali del “Piano nazionale Impresa 4.0”, la cui novità più importante era la “trasformazione” del beneficio, prima accordato come maggiorazione del costo rilevante ai fini dell’ammortamento deducibile dal reddito (d’impresa o autonomo), in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.
È stato sottoposto in proposito un quesito, e precisamente se un soggetto, nonostante la cessione d'azienda, decidendo di non trasferire al cessionario il suddetto credito di imposta, possa continuare a utilizzarlo in proprio oppure perda tale diritto.
L’agevolazione è riferita all’esigenza di ammodernare il panorama tecnologico imprenditoriale nazionale, garantendone stabilità e aggiornamento; prevede il c.d. recapture, che consiste in un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali e finalizzato a penalizzare, entro un periodo di...