Il certificato di qualità, che assiste i crediti da bonus edilizi ed evita il rischio della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, dovrebbe consentire, nelle intenzioni del legislatore, la riapertura del mercato delle cessioni dell’enorme mole di crediti bloccati nei Cassetti fiscali delle imprese e dei contribuenti.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 1 D.L. 11/2023, il possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il bonus puntualmente elencata nelle lett. da a) a i) dell’art. 1, c. 1 dello stesso decreto, è sinonimo di buona fede del cessionario che, pertanto, eccetto il dolo o la colpa grave la cui prova incombe sempre sull’ufficio accertatore, non potrà mai essere chiamato a rispondere in caso di recuperi del credito d’imposta che andranno a colpire soltanto il soggetto beneficiario del bonus fiscale.
Il possesso di parte della documentazione elencata nel decreto non costituisce sinonimo di responsabilità solidale. Il fornitore che ha operato lo sconto in fattura o l’acquirente del credito potranno sempre dimostrare, con ogni mezzo, la loro buona fede evitando così il coinvolgimento in un’eventuale responsabilità solidale.
La protezione dal rischio responsabilità solidale è dunque piuttosto elevata e, a parere di chi scrive, costituisce il massimo che il legislatore potesse disporre anche per sgombrare il terreno, una volta per tutte, alle incertezze createsi in materia dopo gli interventi dell’Agenzia delle Entrate con le circolari nn. 23/E e 33/E del 2022.
Per avere conferma di tutto ciò basta scorrere il set documentale previsto dal decreto. Siamo di fronte ad una lista di documentazione che possiamo definire minimale che sicuramente, sia i fornitori che i cessionari dei crediti, hanno acquisito.
Senza tali documenti, infatti, non si sarebbe potuto apporre il visto di conformità da parte del professionista interessato, né tantomeno si sarebbe potuto rilasciare l’asseverazione tecnica sull’effettiva realizzazione delle opere e sulla conformità delle spese sostenute.
È molto probabile che i cessionari abbiano richiesto e acquisito molta più documentazione relativa all’intervento edilizio rispetto a quella elencata dal decreto in commento. In tal senso, basta pensare alla famosa “prova video” dei lavori effettuati che, nella prima stesura del decreto, figurava fra il set documentale minimo.
Come abbiamo già anticipato la disposizione in commento rimarca, con forza, come anche nel caso di possesso di parte della documentazione, il fornitore o il cessionario ha sempre la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo la diligenza utilizzata nell’operazione, evitando così la responsabilità solidale con il beneficiario delle agevolazioni fiscali.
Ultima annotazione. Sull’ente impositore (Agenzia delle Entrate), farà sempre carico l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario o del fornitore.
Siamo ancora di fronte ad un ulteriore elemento la cui finalità è quella di proteggere, ulteriormente, gli acquirenti in buona fede di fronte ad interventi che, dal punto di vista meramente oggettivo (tipologia dei lavori effettuati) si rivelino, a posteriori, non corretti o in frode alla legge.
