La Cassazione chiarisce in via definitiva una questione che ha costituito oggetto di controversie infinite, vertente sulla corretta definizione dei termini per la richiesta di rimborso del credito generato ai fini IVA e correttamente confluito nelle indicazioni dichiarative. La pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI^, ordinanza 5.07.2019, n. 18110) evidenzia che in materia di IVA, nel momento in cui un determinato credito d’imposta del contribuente sia già desumibile dalle dichiarazioni correttamente presentate dallo stesso contribuente e giammai oggetto di contestazione del Fisco, non è necessaria un'ulteriore e specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento di restituzione. In tale ipotesi trova, invero, applicazione non il termine biennale fissato ai sensi dell’art. 21, c. 2 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, bensì il termine di prescrizione decennale sancito civilisticamente ai sensi dell’art. 2946 C.C. Gli stessi giudici precisano ulteriormente che non è quindi necessario che il credito di cui si richiede il rimborso sia già stato oggetto di una inequivoca petizione, ovvero che l'importo fosse stato indicato nel pertinente campo del modulo ai fini del rimborso stesso, ponendo come regola prevalente la vigenza del termine decennale testé descritto.
La pronuncia in commento è interessante sotto l’aspetto del consolidamento...