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Imposte e tasse 07 Dicembre 2021

Credito d’imposta digitalizzazione per agenzie e tour operator

Bonus del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo (di credito spettante) di 25.000 euro per quelle relative al periodo 7.11.2021-31.12.2024. Decreto attuativo atteso per il 6.01.2022.

Nell’attuazione della “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator” del PNRR viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli investimenti e le attività di sviluppo digitale delle agenzie di viaggio e tour operator (ATECO: 79.1, 79.11, 79.12).
Gli investimenti devono essere effettuati dal 7.11.2021 al 31.12.2024, nel limite massimo di spesa in questo arco temporale di 50.000 euro, poiché il limite massimo di credito è di 25.000 euro.
Per l’anno 2022 sono stati stanziati 18 milioni di euro, per il 2023 e 2024 la cifra è pari a 10 milioni l’uno e per il 2025 pari a 60 milioni. Si ipotizza perciò che verrà fissato un click day.

Le spese per la digitalizzazione autorizzate sono le seguenti:
  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’agenzia/tour operator metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per i punti sopra.
Sono esclusi i costi di intermediazione commerciale. Tutti gli interventi di cui sopra devono essere realizzati nel rispetto ambientale, devono essere ecosostenibili.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, da presentare tramite F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Può essere utilizzato soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.
Non si applicano i seguenti limiti:
  • 700.000 (2.000.000 per il 2021) annui ex art. 34 L. 388/2000;
  • 250.000 per il quadro RU ex art. 1, c. 53 L.244/2007.
Il credito può essere ceduto a terzi e può essere ricedibile anche successivamente ed è fiscalmente irrilevante.
Si attende il decreto attuativo del MIT e del MEF entro il 6.01.2022.