Ambito soggettivo - Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 8.06.2001, n. 231.
Attività formative finanziate - Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative svolte devono riguardare: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.
Misura del credito d’imposta - Il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente misura:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.
Inoltre, il credito d'imposta possiede le seguenti caratteristiche:
- è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE n. 651/2014;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione.
