Credito d'imposta investimenti e fattura elettronica
Le risposte 438 e 439 di ottobre 2020 confermano la revoca del beneficio (come per la Sabatini) se la fattura del fornitore non riporta i riferimenti della norma agevolativa: istruzioni per una regolarizzazione in autotutela.
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019) prevede un credito d'imposta (6, 15 o 40%) per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi. Il comma 195 dispone che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili” e precisa che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei cc. da 184 a 194”. A tal riguardo, nelle risposte d'interpello n. 438 e n. 439 pubblicate il 5.10.2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato i seguenti aspetti:
- la fattura sprovvista del citato richiamo normativo non è considerata documentazione idonea e determina quindi “la revoca della quota corrispondente di agevolazione”: se ne ricava che in presenza di più fatture relative allo stesso investimento, come nel caso di leasing, acconti e saldi, la revoca è operiva solo per quelle non idonee;
- ritenere applicabili anche al credito d'imposta in esame i chiarimenti già forniti nel 2019 dal MISE in merito alla Nuova Sabatini (FAQ 10.15) secondo cui, nel caso di fatturazione elettronica (giacché la fattura XML non è modificabile per definizione), il riporto dei...