Chi ha iniziato l’attività dopo il 1.07.2019 non può accedere neppure parzialmente (cioè almeno per un mese), essendo impossibile eseguire il confronto della perdita di fatturato oltre il 50%. I casi di un'acquisizione societaria e di un'attività di ristorazione.
L’art. 28, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) attribuisce un credito di imposta su canoni di locazione commerciali pari al 60% del canone di locazione corrisposto da imprese, professionisti, ecc. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a condizione che, per ciascuno di tali mesi, si sia verificata una diminuzione del fatturato, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (il 2019) di oltre il 50% (vedi la circolare dell’Agenzia delle Entrate 6.06.2020, n. 14/E). La norma sembra chiara e non suscettibile di interpretazioni, ma così com’è stata scritta provoca casi a cui si dovrebbe cercare di porre rimedio, se non altro perché si concretizzi quanto più volte indicato dal Governo e ribadito anche dai Governatori delle Regioni: “Nessuno resterà indietro”.
Infatti coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019, dopo il 1° giugno, non possono accedere neppure parzialmente (cioè almeno per un mese) a tale beneficio, in quanto non è possibile eseguire il confronto della perdita di fatturato oltre il 50%, poiché nei mesi interessati dalla norma agevolativa non avevano conseguito il fatturato.
Per essere più chiari, questi che seguono sono i casi che sono capitati sulla scrivania: se ogni tanto il Legislatore consultasse chi in effetti si trova poi a scontare le conseguenze per la cattiva scrittura dei provvedimenti, forse nascerebbero meno pasticci.
Acquisizione -...