Credito d'imposta per beni industria 4.0 e interconnessione tardiva
La norma richiede l'interconnessione al sistema computerizzato aziendale, che può avvenire anche in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione del bene. Come comportarsi?
Una delle problematiche più complesse da gestire rispetto alle agevolazioni per acquisto di beni strumentali “Industria 4.0” è stata la questione dell'entrata in funzione del bene in un periodo d'imposta precedente rispetto a quello di interconnessione, momento che, come è noto, marca il dies a quo per beneficiare del maggior bonus fiscale dell'iper ammortamento. A livello interpretativo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E/2017, aveva chiarito che le 2 agevolazioni (super e iper ammortamento) non sono cumulabili, essendo la seconda una evoluzione della prima, quindi dall'incremento figurativo generato da iper ammortamento va sottratto il beneficio già acquisito e spesato da super ammortamento.
Le tematiche sopra riportate vanno aggiornate alla luce della modifica normativa apportata prima con la L. 160/2019 e poi con la L. 178/2020, normative che hanno trasformato l'agevolazione da variazione diminutiva dell'imponibile a credito d'imposta. Al riguardo, pur in assenza di conferme ufficiali, si ritiene che debbano essere applicati i passaggi logici che avevano governato il coordinamento tra super e iper ammortamento, ovviamente aggiornati alla diversa modalità di fruizione della agevolazione.
Pertanto, il principio di fondo dovrebbe essere il seguente:
nel momento in cui il bene entra in funzione scatta il beneficio del credito d'imposta calcolato nella misura base (6% o 10% a...