L'art. 28 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), modificando notevolmente la disciplina del credito di imposta per botteghe e negozi introdotta dall'art. 65 D.L. 17.03.2020 n. 18, concede tra l'altro agli esercenti attività di impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), alle seguenti condizioni:
- il beneficiario del credito non deve aver avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020, salvo il caso delle strutture alberghiere e agrituristiche per le quali il fatturato è irrilevante;
- l'immobile deve essere ad uso non abitativo e destinato ad attività commerciale, industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo;
- si deve essere verificata una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Dato che si richiede un confronto con il fatturato dei corrispondenti mesi del 2019, il credito di imposta in oggetto non spetta a chi ha iniziato l'attività a partire dal 1.06.2019, che proprio in...