Credito d’imposta per caro energia, ulteriori precisazioni
Auto conteggio, locazioni, imprese senza parametri di raffronto 2019: la circolare 29.11.2022, n. 36/E.
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La circolare 29.11.2022, n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni sulla disciplina dei crediti d’imposta a sostegno delle imprese danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 6, Decreto Aiuti-bis; art. 1, Decreto Aiuti-ter; art. 1, Decreto Aiuti-quater):
è possibile l'auto conteggio per individuare l’esatto ammontare dei consumi, se le fatture comprendono anche i costi riferiti a mensilità in trimestri differenti.
per i casi di contratti di locazione, l’assenza della voltura non comporta la perdita dell’agevolazione per l’affittuario, sempre che sia in grado di provare l’effettivo sostenimento dell’onere attraverso il riaddebito analitico dei relativi costi di energia e gas;
è confermata anche la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per le imprese senza parametri di raffronto con il 2019, potendosi utilizzare come valore di riferimento la somma del valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia all’ingrosso e del prezzo di dispacciamento.
Sotto il profilo soggettivo, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali che le imprese agricole.