Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti
Nel rispetto del termine di prescrizione decennale, si ha diritto a un credito d’imposta pari a quanto versato in relazione ai canoni non riscossi e per i quali si sia concluso il procedimento di convalida dello sfratto per morosità.
L’art. 26 del Tuir, come modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto Crescita), dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Tale disposizione, ricordiamo, riguarda i contratti di locazione a uso abitativo, stipulati dal 1.01.2020.
Per ciò che riguarda le imposte versate sui canoni di locazione non riscossi (ma sottoposti a tassazione, evidentemente prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni), l’art 26 del Tuir stabilisce che i contribuenti abbiano diritto a beneficiare di un credito d’imposta di pari ammontare.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante si deve procedere al calcolo delle imposte pagate in più, in relazione ai canoni di locazione non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate le maggiori imposte.
Operando la riliquidazione della dichiarazione dei redditi è necessario tener conto sia della rendita catastale degli immobili, sia di eventuali rettifiche e accertamenti effettuati dall’Amministrazione Finanziaria, mentre risulta ininfluente...