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Imposte e tasse 19 Maggio 2023

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Benefici da utilizzare con estrema cautela: l’esatta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento è essenziale.

La questione in oggetto è già stata affrontata dalle circolari 30.03.2017, n. 4/E e 23.07.2021, n. 9/E, con le quali sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, sulla corretta imputazione temporale, ai fini dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, dei costi relativi agli investimenti "4.0". Il dubbio nasce, ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, cc. 1051-1063 L. 30.12.2020, n. 178), sul momento di effettuazione dell'investimento nelle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di attività successive (trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.). L’Agenzia delle Entrate osserva (principio di diritto n. 4/2023) che il momento di effettuazione dell'investimento deve essere individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’art. 109 del Tuir; pertanto, per i beni mobili valgono le seguenti regole: l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tenere conto di eventuali clausole...

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