Il 26.09.2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2024, è stato pubblicato il D.P.C.M. 30.08.2024 che delinea le modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).Le ZLS, istituite dalla L. 27.12.2017, n. 205, sono aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, caratterizzate dalla presenza di un'area portuale e sono destinate alla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti e per la crescita delle imprese già operanti.Il credito d'imposta è accessibile a una vasta gamma di imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal regime contabile adottato. Possono beneficiarne sia le aziende già operative nelle ZLS, sia quelle che decidono di insediarsi in queste aree. Tuttavia, è importante sottolineare che l'agevolazione non si applica a tutti i settori indiscriminatamente. Sono esclusi, ad esempio, l'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, nonché alcuni comparti dei trasporti e dell'energia. Anche i settori creditizio, finanziario e assicurativo non rientrano nel campo di applicazione della misura.Il credito d'imposta ZLS si applica agli investimenti effettuati nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate e in transizione, non comprese nella ZES unica. Queste aree includono: porti del Nord Italia come Genova, La Spezia, Venezia e Trieste; porti del Centro Italia come Livorno, Civitavecchia e Ancona; porti delle isole maggiori non inclusi nella ZES, come...