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Imposte e tasse 11 Giugno 2020

Credito d'imposta per le tasse pagate all'estero

È possibile scomputare le somme versate dalla stabile organizzazione, con i chiarimenti delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello 2.04.2020, n. 100, si è pronunciata in merito alla possibilità di una società italiana, che opera all'estero tramite stabile organizzazione, di scomputare dalle imposte italiane quelle pagate nel Paese estero. L'art. 165 del TUIR permette ai contribuenti che subiscono all'estero un'imposizione sui redditi ivi prodotti e che saranno tassati anche in Italia, di usufruire di un credito d'imposta, così da neutralizzare la doppia imposizione. Non sempre, però, è agevole stabilire se il reddito d'imposta possa essere utilizzato: ciò, per esempio, accade quando lo Stato estero prevede che per le prestazioni effettuate dal fornitore italiano si applichi una ritenuta, che non sempre ha natura di imposta sul reddito.
Nel quesito oggetto di interpello, il soggetto italiano opera tramite una stabile organizzazione in un Paese estero e la sua attività è svolta tramite un contratto per la fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico. Il contribuente fa presente di essere assoggettato a un'imposta locale, che si applica a tutte le società estere che concludono contratti con società o enti residenti nel Paese.
L'imposta è composta da 2 componenti: la prima qualificabile come IVA, la seconda riferibile alla tassazione del reddito d'impresa. Seppur la tassazione sia mista, le componenti sono calcolate e individuate separatamente. A tal proposito, l'imposta relativa alla componente reddituale è liquidata in modo forfettario sul fatturato e applicata tramite ritenuta direttamente dall'ente estero.
Il contribuente ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR, secondo cui il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia.
Oltre al requisito di cui sopra e all'effettivo pagamento delle imposte, l'operatività dell'art. 165 del TUIR richiede che i tributi stranieri si sostanzino in un'imposta sul reddito o quantomeno abbiano natura simile. È evidente che, qualora l'imposta estera sia un'imposta forfetaria sostitutiva delle imposte dirette e indirette e dei diritti doganali, occorre stabilire, con calcoli analitici, la parte teorica di questa imposta che ha natura di imposta sul reddito. Come sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, dovrebbero essere accreditabili tutte le prestazioni patrimoniali dovute ex lege, il cui presupposto consista nel possesso di un reddito. Nel caso in cui il relativo tributo rientri nell'oggetto della Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, in linea di massima si è esonerati da tale indagine.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 165 del TUIR solamente per il fatto che le prestazioni di servizi fossero svolte all'estero tramite stabile organizzazione. Viceversa, nel caso in cui l'attività non fosse svolta tramite stabile organizzazione, secondo la risposta in commento, il contribuente non potrebbe applicare l'art. 165 del TUIR e dovrebbe procedere a richiedere il rimborso delle imposte nel Paese della fonte del reddito (con tutte le difficoltà del caso).
Naturalmente, il credito spetterà esclusivamente per la parte di imposta pagata all'estero in riferimento al reddito di impresa ivi prodotto.