L'art. 64 del Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020, n. 18) ha previsto, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura preventiva di contenimento del contagio, il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Beneficiari dell'agevolazione: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
Periodo di imposta: 2020.
Misura del credito d'imposta: 50% delle spese sostenute nell'anno 2020 e documentate, fino a un massimo del credito di imposta di € 20.000 per ciascun beneficiario.
Dotazione finanziaria: il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a € 50 milioni per l'anno 2020.
L'agevolazione in parola è stata ampliata successivamente dal D.L. Liquidità (D.L. 8.04.2020, n. 23) che all'art. 30 ha previsto che il credito d'imposta introdotto dal predetto art. 64 trovi applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Tuttavia, sono rimasti invariati i limiti di stanziamento e la misura massima dell'agevolazione in precedenza stabiliti.
Spese ammissibili: per effetto dell'ampliamento delle tipologie di spese riconosciute, come confermato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.04.2020, n. 9/E, rientrano tra le categorie di spese che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta gli oneri sostenuti nel corso del 2020 e debitamente documentati per:
- sanificazione periodica degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Secondo il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14.03.2020 da sindacati e associazioni di categoria, su invito del Governo, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (per esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione, cuffie, camici e calzari);
- l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (per esempio, barriere e pannelli protettivi);
- l'acquisto di detergenti mani e i disinfettanti.
Modalità attuative: i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, verranno stabiliti con decreto del MISE, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 17.04.2020, dovrà fissare i criteri di assegnazione dell'agevolazione: qualora tutti i soggetti beneficiari utilizzassero il credito nel limite massimo consentito di € 20.000, il beneficio fiscale potrebbe essere riconosciuto in favore di soli 2.500 soggetti, qualora le domande dei beneficiari dovessero eccedere la dotazione finanziaria. All'opposto, se l'agevolazione venisse riconosciuta a tutti gli aventi diritto, con un riparto proporzionale, l'entità effettiva del beneficio potrebbe ridursi a valori modesti. Si auspica che in sede di conversione in legge dei due decreti la somma stanziata possa essere adeguatamente aumentata.
