L'art. 30, D.L. 8.04.2020, n. 23 e l'art. 64, D.L. 17.03.2020, n. 18 attribuiscono un credito di imposta ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione per le spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Tra i costi relativi agli ambienti di lavoro dovrebbero rientrare quelli per l'acquisto di macchinari ed attrezzature utilizzabili per superfici e vestiario, di detergenti antibatterici per le superfici, gli interventi di sanificazione forniti da imprese specializzate per l'igiene nei luoghi di lavoro, aventi i requisiti tecnico - professionali di cui al D.M. 274/1997 e iscritte alla CC.I.A.A.
Tra gli strumenti di lavoro si ritiene siano compresi non solo quelli direttamente destinati allo svolgimento dell'attività, ma anche quelli necessari alla consegna dei beni o allo svolgimento dei servizi nella sede del cliente (i mezzi di trasporto). Tra i dispositivi di protezione e sicurezza individuali abbiamo per esempio: mascherine chirurgiche, tute isolanti anticontagio, visiere, occhiali protettivi, Fpf2, Fpf3, guanti, calzari, termoscanner, detergenti e gel igienizzanti per mani e viso, disinfettanti. Rientrano tra gli altri dispositivi di protezione, per esempio: pareti divisorie,...