La legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 198 e seguenti L. 27.12.2019, n. 160) aveva introdotto per il 2020 uno speciale credito di imposta per le agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Originariamente la misura del credito era fissata al 12% per le attività di ricerca e sviluppo (c. 200), al 6% per le attività di innovazione tecnologica e per le attività di design e ideazione estetica (cc. 201-202), al 10% per le attività di innovazione tecnologica, previste dal comma 201, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Le leggi di Bilancio 2021 e 2022 sono intervenute sulla disciplina delle agevolazioni R&S, prima estendendo la misura al 2021 e 2022 e portando la percentuale al 20%, poi ridisegnando la disciplina per il periodo 2023 e successivi. Il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica rimane al 10% per il 2023, nel limite di 2 milioni di euro, mentre il credito di imposta per l’innovazione digitale 4.0 torna al 10%.
In particolare, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45 L. 234/2021) ha stabilizzato il contributo per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 per il periodo compreso tra il 2023 e il 2031 con un’agevolazione del 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Per tale motivo le imprese, che effettuano investimenti in R&S a partire da quest’anno solare, possono contare su un’agevolazione ridotta rispetto agli anni precedenti, ma dotata di una certa continuità, almeno sulla carta. Sta di fatto che la Manovra per il 2023 non è intervenuta nuovamente sulla disciplina, salvo prorogare a tutto il 2023 il potenziamento della misura per le attività di R&S nel Mezzogiorno, compresa tra il 25% ed il 45% a seconda della misura dell’impresa.
Ricordiamo che possono essere finanziate le spese di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tali spese sono comprensive delle spese di personale per i ricercatori e tecnici impiegati, R&S delle quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e al software utilizzati, le spese per i contratti di ricerca extra muros, le quote di ammortamento relativo alle licenze e i brevetti, le spese per consulenza, le spese per materiali e forniture.
Nell’ambito dei costi è prevista una maggiorazione del 50% per i giovani ricercatori assunti e dedicati alla R&S nell’ambito del territorio dello Stato. Le quote di ammortamento possono essere computate per un massimo del 30% dei costi del personale. Le spese per licenze e brevetti hanno un limite assoluto di un milione di euro, le consulenze sono ammesse entro il 30% dei costi del personale; infine, le spese per materiali e forniture rilevano entro il limite del 30% delle spese per il personale.
