L’art. 57-bis D.L. 96/2017 prevede un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali. Nello specifico, gli investimenti devono essere effettuati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nel rispetto delle regole “de minimis”.
Dal 2019 il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (eliminando, altresì, il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente).
Con il D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90 sono stati stabiliti modalità e criteri attuativi della normativa: investimenti che danno diritto al beneficio, casi di esclusione, procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il 31.07.2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che ha approvato il modello di comunicazione telematica,...