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Gestione d'impresa 25 Agosto 2020

Credito d’imposta tessile e moda

Ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria è riconosciuto un bonus pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino.

L’art. 48-bis L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, calzaturiero e pelletteria (TMA) un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9.03.2020 relativo all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che l'art. 92, c. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) specifica che le variazioni delle rimanenze finali dei beni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine, le rimanenze finali sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. L’agevolazione opera limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9.03.2020, ossia al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020. L’art. 2 del Dpcm prevede che le disposizioni del medesimo decreto “producano effetto” dal 10.03.2020. L’art. 48-bis, c. 2, chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio...

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