Con la risoluzione 12.01.2026, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su un tema che, nella prassi, stava già emergendo con una certa frequenza negli studi professionali: la gestione del credito d’imposta Transizione 5.0 che, alla data del 31.12.2025, risulta non integralmente utilizzato. Il riferimento normativo resta l’art. 38 D.L. 19/2024, che al comma 13 disciplina in modo puntuale le modalità di fruizione dell’agevolazione, introducendo una scansione temporale che merita di essere letta con attenzione perché incide direttamente sulla pianificazione finanziaria delle imprese beneficiarie.La norma, in primo luogo, conferma che il credito d’imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con espresso richiamo alla sanzione dello scarto dell’operazione in caso di utilizzo di canali diversi. A ciò si aggiunge il vincolo temporale dei 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE, dell’elenco previsto dall’art. 38, c. 10, passaggio che continua a rappresentare il vero spartiacque operativo per la spendibilità del credito.Il punto centrale, tuttavia, riguarda il destino dell’ammontare che, entro il 31.12.2025, non è stato utilizzato in compensazione. Il legislatore aveva già previsto la possibilità di riportare in avanti tale residuo, ma è con la risoluzione n....