Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 15 Dicembre 2025

Credito d’imposta Zes Unica 2025: pubblicate le percentuali definitive

L’Agenzia delle Entrate chiude il riparto delle risorse per l’agevolazione Zes Unica. Il coefficiente di fruibilità viene stabilito nel 60,33811% del richiesto, ridimensionando in modo sensibile il beneficio atteso dalle imprese.

Con la pubblicazione dei provvedimenti direttoriali del 12.12.2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali effettive di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno nel corso del 2025, nonché per le misure dedicate alla ZES agricoltura e pesca. Il passaggio era atteso e, nella sostanza, conferma uno scenario negativo che già si era preannunciato: le risorse stanziate dalla legge di Bilancio non sono risultate sufficienti a coprire integralmente le richieste presentate dalle imprese, rendendo necessario un riparto proporzionale.

Il riferimento normativo è l’art. 1, cc. 485 e seguenti, della L. 207/2024, che ha esteso al 2025 il credito d’imposta ZES unica previsto dall’art. 16 del D.L. 124/2023.
La norma ha introdotto un meccanismo chiaro ma spesso frainteso: il credito teorico maturato in base alle aliquote della Carta degli aiuti a finalità regionale non coincide automaticamente con il credito utilizzabile. Quest’ultimo dipende dal rapporto tra il plafond complessivo di spesa e l’ammontare dei crediti risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate.

È proprio questo rapporto che ha condotto alla determinazione della percentuale del 60,3811%, fissata dal provvedimento 12.12.2025 n. 570046. Il dato va letto con attenzione. Non si tratta di una nuova aliquota agevolativa, né di una riduzione formale delle percentuali del 60%, 50% o 40% previste per piccole, medie e grandi imprese. È, piuttosto, il coefficiente di abbattimento del credito richiesto. In termini operativi, il credito indicato nell’ultima comunicazione integrativa deve essere moltiplicato per tale percentuale, con troncamento all’unità di euro. Il motivo del taglio è nei numeri. Le comunicazioni integrative trasmesse tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025 hanno evidenziato crediti complessivamente richiesti per oltre euro 3,64 miliardi, a fronte di risorse disponibili pari a euro 2,2 miliardi. La sproporzione ha imposto il riparto proporzionale, riducendo in modo significativo il beneficio effettivo. Così, un credito teorico di euro 100.000 si trasforma, nella pratica, in un credito utilizzabile di circa euro 60.381.

Le conseguenze sono evidenti anche in termini di aliquota reale. Un investimento che, sulla carta, avrebbe dovuto beneficiare di un’agevolazione del 60% si colloca, dopo l’applicazione del coefficiente, poco sopra il 36%. Per le imprese di dimensioni maggiori, già destinatari di percentuali teoriche più contenute, l’effetto è ancora più marcato. È un aspetto che incide direttamente sulla redditività attesa degli investimenti e che impone, ex post, una rilettura dei piani finanziari.

Accanto alla ZES unica Mezzogiorno, il provvedimento 570047 ha definito anche le percentuali per la ZES agricoltura e pesca, ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 124/2023, come modificato dalla L. 207/2024. In questo ambito il quadro è più articolato. Per il settore della pesca e acquacoltura la percentuale riconosciuta è pari al 100% del credito richiesto, grazie a domande inferiori al plafond disponibile. Diversa la situazione per la produzione primaria agricola e forestale: alle micro, piccole e medie imprese viene previsto un abbattimento percentuale del 15,2538%, mentre alle grandi imprese è riconosciuto il 18,4805%.

Il credito d'imposta ZES unica si utilizza esclusivamente in compensazione, secondo le regole dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il "7034". Un aspetto da non sottovalutare: la compensazione può avvenire solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda i tempi, il credito diventa fruibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento (quindi dal 13.12.2025), ma comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta da parte dell'Agenzia che comunica al richiedente l'autorizzazione all'utilizzo del credito.