Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Febbraio 2026
Credito d'imposta ZES unica anche agli agricoltori in semplificata
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 9.02.2026, n. 25, conferma che la determinazione del reddito su base catastale non preclude l'accesso al contributo per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Una questione rimasta in sospeso per mesi, quasi sottotraccia, trova finalmente una presa di posizione netta. Con la risposta all’interpello 9.02.2026, n. 25 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta ZES unica spetta anche agli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del Tuir, pur operando in regime di contabilità semplificata e in assenza di un bilancio redatto in senso tecnico.Il tema non era affatto marginale. Nella prassi molti operatori si domandavano se la particolare modalità di determinazione del reddito, fondata sui valori catastali e non su risultanze contabili analitiche, potesse costituire un limite implicito all’accesso all’agevolazione prevista dall’art. 16-bis D.L. 124/2023. La norma istitutiva del contributo, configurato come credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica, non contiene alcun richiamo espresso al regime contabile del beneficiario. Eppure, il dubbio interpretativo era emerso, soprattutto con riferimento alle imprese agricole di minori dimensioni, tipicamente in semplificata. Il decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura del 18.09.2024 offre in realtà un elemento decisivo. L’art. 2, c. 2 stabilisce che possono accedere al contributo le imprese beneficiarie indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative nella ZES unica e rientranti nelle categorie individuate dalla disposizione stessa. Si...