Una contribuente presentava su supporto cartaceo tramite consegna all’ufficio postale il Modello Unico 2006, nel quale veniva esposto un credito di imposta Irpef derivante da eccesso di ritenute subite e riportate negli anni precedenti. In seguito, non essendoci l’obbligo, la contribuente non presentava la dichiarazione per il successivo anno d’imposta. Non avendo ottenuto il rimborso del credito, la contribuente presentava apposita istanza in data 12.12.2013, che veniva rigettata dall’Agenzia delle Entrate in quanto ritenuta tardiva ex art. 38 D.P.R. 602/1973. Il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo operante il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/1973. Avverso la sentenza della C.T.R. la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte ricorda che secondo l’orientamento consolidato, “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, c. 58 L. 24.12.2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione Finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice” (Cass., Sez. U., n. 2687/2007; conforme Cass. n. 7706/2013).
Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. n. 21788/2018, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”. Dunque, la sentenza impugnata, affermando che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, non si è uniformata ai principi sopra richiamati e viene perciò cassata con decisione della causa nel merito e accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
La Corte ricorda che secondo l’orientamento consolidato, “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, c. 58 L. 24.12.2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione Finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice” (Cass., Sez. U., n. 2687/2007; conforme Cass. n. 7706/2013).
Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. n. 21788/2018, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”. Dunque, la sentenza impugnata, affermando che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, non si è uniformata ai principi sopra richiamati e viene perciò cassata con decisione della causa nel merito e accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
