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Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 27 Marzo 2026

Credito imposta sponsorizzazioni sportive entro il 18.04.2026

Entro il 18.04.2026 è possibile richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del periodo dal 10.08 al 15.11.2024.

Entro il 18.04.2026 rimane aperta la piattaforma online che consente di inviare le domande per usufruire del credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive, a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10.08.2024 e il 15.11.2024.
La norma di riferimento per il periodo indicato è l’art. 4 D.L. 9.08.2024 n. 113 con destinazione di risorse pari a 7 milioni di euro. Nel caso di insufficienza rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

I destinatari dell’agevolazione sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed ASD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono esclusi gli investimenti nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398.

L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (Iva esclusa). Il soggetto erogante sostiene spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato nel periodo agevolato con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall'art. 23 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Occorre che i beneficiari abbiamo ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2023, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito non trova applicazione se rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1.01.2023.

Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (art. 2, c. 2 D.P.C.M. 30.12.2020 n. 196).

Il credito di imposta è riconosciuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento europeo relativo agli aiuti “de minimis”. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari (art. 4 D.P.C.M. 196/2020), esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (codice tributo 6954, risoluzione n. 69/E/2021). Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.