Un credito nella misura del 50%, a particolari condizioni di diminuzione del fatturato e se il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività ricettiva. In attesa del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia.
L’art. 22 D.L. 21.03.2022, n. 21, decreto denominato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di saldo IMU 2021 (da versarsi entro lo scorso 16.12.2021) a favore delle imprese operanti nel settore del turismo. Partendo da un punto di vista soggettivo, gli interessati dall’agevolazione sono:
strutture alberghiere;
strutture agrituristiche;
strutture ricettive all’aria aperta;
imprese del comparto fieristico e congressuale;
stabilimenti termali;
parchi tematici (inclusi acquatici e faunistici).
Opportuno sarebbe l’elenco dei codici ATECO, che toglierebbe ogni dubbio circa la spettanza dell’agevolazione. Dal punto di vista oggettivo gli immobili devono rientrare nella categoria catastale D/2 “Alberghi e pensioni” e, requisito fondamentale, il proprietario deve essere anche gestore dell’attività.
La condizione per fruire del credito è di aver subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019. Si ritiene che tale verifica non vada effettuata per i soggetti newco 2019, tuttavia tale ipotesi non è esplicitata nella scrittura della norma, né nelle relazioni tecnica e illustrativa; potrà essere una precisazione che, assieme agli ATECO, sarebbe utile...