RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 07 Ottobre 2020

Credito inesistente e credito non spettante, la sottile linea rossa

Perchè si configuri del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, non è essenziale individuare in maniera puntuale la natura dell'operazione illecita, dovendosi considerare unicamente il risultato della condotta.

Per potersi ritenere esenti da responsabilità penale non è sufficiente l'attestazione difensiva della presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, qualora al soggetto imputato ai sensi dell’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, sia stata prima contestata l'insussistenza del credito utilizzato in compensazione (trattasi del titolo dell’imputazione), alla quale ha fatto seguito la condanna per la non spettanza di codesta "indebita" posizione creditoria. Al di là dell'esatta definizione della natura del credito indebitamente utilizzato, la sussistenza del reato contestato non è soggetta ad alcun mutamento, a meno che il reo non fornisca ulteriori riscontri probatori rispetto alla legittimazione del credito erariale oggetto di contestazione. A chiarire tale passaggio è intervenuta la III Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 11.09.2020, n. 25922. Al di là dalla posizione assunta nella specifica casistica commentata, il pregio di questa pronuncia si rileva soprattutto nell’iter argomentativo esposto, idoneo a chiarire anche la corretta linea di demarcazione tra la fattispecie di credito inesistente e quella di credito non spettante, spesso oggetto di equivoci ed errata assimilazione delle fattispecie. Posto che per la definizione di inesistenza non pare sussistano dubbi interpretativi, al fine di consentire di ricomprendere tale evenienza nel contesto di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.