Nel quadro RU andrà indicato:
- al rigo RU1 il codice del credito: E4 (codice tributo 6900);
- al rigo RU2 il credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione (ossia il credito per gli investimenti effettuati nel 2020);
- al rigo RU5 il credito spettante nel periodo d’imposta 2021;
- al rigo RU6 il credito utilizzato in compensazione nell’esercizio 2021 (quindi sicuramente relativo al credito 2020, dato che il credito 2021 è stato “riconosciuto” con il provvedimento datato 7.04.2022);
- al rigo RU12 il credito residuo (costituito dall’eventuale residuo del credito 2020 e da tutto il credito 2021).
Nel quadro RS - Aiuti di Stato, invece, andrà indicato l’importo del credito spettante nel periodo d’imposta 2021 (ossia quello relativo agli investimenti effettuati nel 2021, riconosciuti con il provvedimento del 7.04.2022). Il Codice da indicare è il 56 e come tipologia di costi: 20.
A livello contabile il credito va registrato nel momento in cui si ha ragionevole certezza dell’importo; pertanto, per il credito investimenti pubblicitari 2021 andrà registrato nell’aprile 2022, quale contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante.
Per quanto riguarda l’utilizzo del medesimo è possibile soltanto a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione al credito. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è “6900” e quale anno occorre indicare l’anno di concessione del credito; pertanto, per il credito investimenti pubblicitari 2021 sarà: 2022.
