Qualora il contribuente risultasse a debito, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale dovrà essere versata entro il 16.03 in unica soluzione o rateizzata ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Nell’ipotesi, invece, di dichiarazione a credito, non opera alcun vincolo quando il credito Iva 2021 è compensato per un importo non superiore a 5.000 euro. L’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 1.01.2022 senza alcun obbligo. Se, invece, il credito è superiore a 5.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello Iva 2022, previa apposizione del visto di conformità, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
I contribuenti che in base alle risultanze Isa 2021 sono risultati virtuosi per un punteggio superiore a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per la compensazione o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett a) e b), D.L. 50/2017. La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento...