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IVA
14 Febbraio 2024
Credito Iva e omessa dichiarazione: la prova passa dai documenti
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ribadisce il principio secondo cui il diritto al credito Iva non soggiace ad obblighi formali, quali la trasmissione della dichiarazione, a condizione che sussistano invece i requisiti sostanziali.
Il caso all’attenzione dei giudici siciliani trae origine da una verifica da cui emergeva l’omessa presentazione della dichiarazione e conseguente mancato riconoscimento dell’Iva assolta in acquisto.
Il giudizio di primo grado rigettava il ricorso in ragione del fatto che il contribuente non produceva alcuna documentazione a supporto del proprio diritto di credito.
Il contribuente formulava appello presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ma anche in questo caso, le censure non trovavano miglior sorte.
La sentenza 8.01.2024 n. 162/2024 emessa dai giudici siciliani, con argomentazioni del tutto condivisibili e che si pongono nel solco di un ampio orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo, precisa che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di quanto ha asserito.
Proseguono i giudici evidenziando che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, per la detrazione dell'Iva è onere del contribuente di fornire la prova documentale dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all'ufficio competente di idonea documentazione, quale i registri Iva, le relative liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso sentenza Cassazione n. 6921/2017).
Quindi, a fronte delle contestazioni sostanziali dell’Amministrazione Finanziaria, sul...