Credito Iva non contestato, illegittimo il diniego al rimborso
Qualora il credito Iva non sia mai stato contestato nel merito, è illegittimo il diniego al rimborso fondato su motivazioni per violazioni di obblighi formali e non sostanziali.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 1965/23/2023, si è occupata del diniego formulato dall’Agenzia delle Entrate al rimborso Iva richiesto da una Fondazione sottoposta ad amministrazione giudiziale.
Il primo grado di giudizio riconosceva le ragioni della Fondazione; contro tale sentenza l’Amministrazione Finanziaria proponeva appello.
L’Ufficio chiedeva la riforma della sentenza di prime cure, e dunque insisteva per il diniego al rimborso Iva, eccependo in particolare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque la non corretta imputazione a costo delle fatture da cui discendeva il credito Iva.
I giudici di secondo grado rigettano l’appello dell’Ufficio e, richiamando la norma e l’orientamento di legittimità, ricordano che il riconoscimento del diritto al rimborso Iva non è vincolato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma alla prova dell’effettività e dell’inerenza delle operazioni a cui il rimborso si riferisce.
Proseguono i giudici affermando che, nel caso di specie, il diritto di credito e il conseguente rimborso sono legittimi in quanto l’effettività e l’inerenza delle operazioni sono pacifiche in ragione del fatto che l’Amministrazione Finanziaria non ha mai contestato le fatture e la contabilità e non ha mai chiesto la produzione di alcuna documentazione.
La richiamata...