RICERCA ARTICOLI
IVA 28 Febbraio 2026

Credito Iva, tra compensazione e rimborso

Le possibilità di utilizzo del credito Iva.

Se dalla dichiarazione Iva emerge un credito è possibile scegliere di utilizzarlo in diversi modi (anche cumulabili):
- in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2026 (compensazioni verticali - senza alcun limite). La circolare n. 29/E/2010 ricorda che le compensazioni verticali sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Pertanto, per esempio, il credito Iva 2025 utilizzato per compensare verticalmente il debito Iva di gennaio 2026 non necessita di esposizione nel mod. F24;
- in compensazione tramite modello F24 fino a 5.000 euro, l’utilizzo è libero già a partire dallo scorso 1.01.2026. Non è necessario presentare la dichiarazione Iva, né apporre alcun visto. Codice tributo 6099, anno 2025;
- in compensazione tramite modello F24 oltre 5.000 euro, occorre presentare la dichiarazione Iva e apporre il visto di conformità. L’utilizzo può avvenire soltanto trascorsi 10 giorni dall’invio della dichiarazione. Vi sono delle eccezioni alla necessità di apporre il visto, che più avanti saranno trattate;
- rimborso entro 30.000 euro, non è necessario apporre né visto, né garanzia, serve solo l’attestazione delle società e degli enti operativi (da flaggare in dichiarazione e conservare in caso di controlli);
- rimborso oltre 30.000 euro, è necessario apporre il visto o la garanzia, inoltre serve l’attestazione delle società e degli enti operativi e l’attestazione del rispetto di alcuni requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Riguardo l’utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è possibile fruire dell’esonero dall’apposizione del visto (da indicare attraverso l’apposito flag nel frontespizio) se il contribuente (soggetto ISA) ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 9 per il 2024 o 9 come media 2023-2024. L’esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 70.000 annui euro (ove per annui si intende quale soglia unica e cumulativa per tutte le dichiarazioni presentate nel 2026, ossia sia la dichiarazione annuale Iva 2026, periodo d’imposta 2025, sia i modelli Iva TR dei 3 trimestri 2026). Se il contribuente (soggetto ISA) ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2024 o 8,5 come media 2023-2024, l’esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 50.000 euro annui (con le medesime valutazioni di cui sopra).

Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso, essa va operata nel quadro VX e precisamente al rigo VX4, ma implica l’avverarsi di alcune condizioni: l’importo risultante dalla dichiarazione deve essere superiore a 2.582,28 euro e, in caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo. Inoltre, è necessario rientrare in una delle causali di rimborso da indicare nel quadro VX:
1 - cessazione dell’attività;
2 - aliquota media. Il rimborso spetta solo se l’aliquota media dell’Iva acquisti/importazioni supera la media dell’Iva vendite, maggiorata del 10%;
3 - operazioni non imponibili. Tali operazioni (VE40 + VE50) devono essere di ammontare superiore al 25% del totale;
4 - acquisti/importazioni di beni ammortizzabili oppure di beni e servizi per studi e ricerche;
5 - prevalenza di operazioni non imponibili di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972;
6 - per gli operatori non residenti con rappresentante fiscale italiano;
7 - esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;
8 - rimborso della minore eccedenza detraibile: se le dichiarazioni Iva sugli anni 2023-2024-2025 hanno chiuso con un credito (anche se inferiore a 2.582,28 euro) si può chiedere il rimborso del credito minore dei 3;
9 - coesistenza di più presupposti;
10 - rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile nella liquidazione Iva di gruppo;
11 - per i soggetti che dal 2026 saranno forfettari (L. 190/2014);
12 - per i soggetti che dal 2026 partecipano a un Gruppo Iva ex art.70-sexies D.P.R. 633/1972.
L’erogazione del rimborso può avvenire: secondo la procedura ordinaria ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’invio della dichiarazione Iva; secondo la procedura semplificata ed è erogato dall’Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione Iva.