Credito locazioni 2021 per gli alberghi calamitati
La conferma dell'Agenzia delle Entrate con la risposta 713/2021: non è necessaria la verifica del calo di fatturato per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator che hanno domicilio o sede in un Comune calamitato.
La risposta all'interpello 15.10.2021, n. 713 ha fornito una conferma già immaginabile, ma ora senza possibilità di ulteriori dubbi: il credito locazioni 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e tour operator spetta da gennaio a luglio 2021 anche in assenza della verifica del calo del fatturato mese X/2021 su mese X/2019 se il soggetto rispetta le seguenti condizioni:
si è costituito dal 1.01.2019;
a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso (per esempio: terremoto), ha domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dall'evento il cui stato di emergenza era ancora in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (ossia il 31.01.2020).
L'incertezza nasce dal susseguirsi di modifiche normative all'art. 28 che ne hanno progressivamente esteso la portata temporale. Si riepiloga l'iter normativo:
la disposizione originaria ha previsto una portata temporale (sempre in riferimento alle imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator) limitata a 4 mesi, da marzo a giugno 2020, oppure da aprile a luglio 2020 per le stagionali;
il D.L. 104/2020 ha esteso il periodo fino al 31.12.2020, ossia da marzo (o aprile) a dicembre 2020;
la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) lo ha ulteriormente prorogato ad aprile 2021, ossia da marzo (o aprile) 2020 ad aprile 2021;
il D.L. 172/2020 (Decreto Natale) ha aggiunto un periodo per chiarire che i mesi di...