La proroga spetta soltanto alle imprese del settore turistico, come si legge nella relazione tecnica che indica i seguenti soggetti:
- strutture alberghiere e agrituristiche;
- agenzie viaggio, turismo e tour operator;
- stabilimenti termali.
Come arco temporale, i mesi interessati sono gennaio, febbraio, marzo 2022. Da confrontare con lo stesso mese del 2019.
Il confronto deve effettuarsi sul fatturato/corrispettivi del singolo mese 2022 rispetto al singolo mese 2019 e il primo, ossia il mese X/2022 deve essere inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese X/2019. La verifica va effettuata (come in passato per i medesimi soggetti) mese per mese, ben potendo verificarsi il caso quindi che in un mese spetti il credito e in un mese no.
L’oggetto del credito sono i canoni versati con riferimento ai mesi citati; pertanto, il credito spetta solo dopo l’effettivo versamento e comunque l’efficacia della disposizione 2022 è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 5, c. 4 D.L. 4/2022): pertanto, fino a tale momento non è possibile utilizzare il credito.
Dato che le condizioni di riferimento sono quelle dell’art. 28 D.L. 34/2020, l’aliquota da applicare per il settore turismo è:
- 60%: aliquota standard per il canone di locazione, leasing, concessione;
- 50%: esclusivamente per l’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive;
- 30%: contratti di servizi a prestazioni complesse.
