Credito locazioni, un ginepraio di aliquote, limiti e condizioni
L'art. 8 del Decreto Ristori ha ulteriormente modificato la disciplina, introducendo 3 nuove mensilità (settembre, ottobre e novembre) per i soggetti costretti a chiudere o a limitare la propria attività ai sensi dell'ultimo DPCM.
Il recente Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha nuovamente rimodulato il cosiddetto credito da locazione: infatti, l'art. 8 ne consente l'accesso per 3 nuove mensilità a beneficio delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella A dell'Allegato 1 del Decreto Ristori.
La nuova disposizione opera a prescindere dal volume di ricavi/compensi registrati nel periodo precedente e si applica ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre, dicembre. Si applicano le condizioni dell'art. 28, tra cui il controllo della variazione di fatturato, il tutto nei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione CE 19.03.2020 C (2020) 1863 final.
A titolo di esempio, un ristorante che è nato nel 2019 e ha versato a oggi tutte le mensilità dell'affitto, si trova ad avere un credito d'imposta del 60% per i mesi da marzo a maggio, giugno, con il condizionale perché subordinato all'autorizzazione CE (ai sensi dell'art. 77, c. 3 D.L. 104/2020) e poi da ottobre a dicembre.
Per fare un riepilogo, il credito da locazione di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 spetta ai locatari esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, purché con un volume di ricavi o compensi 2019 inferiori a 5 milioni (eccetto per le strutture alberghiere, termali, agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator e di recente le imprese di cui all'Allegato 1...