RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 20 Agosto 2021

Credito locazioni sempre più ampio

Dalla sua introduzione con l’art. 28, DL 34/2020, la misura ha subito numerose modifiche e ampliamenti, sia in termini di platea dei beneficiari, sia in termini temporali, ossia dei mesi di spettanza del credito: i motivi sono ovviamente connessi al perdurare della pandemia. Il punto a oggi.


Nel presente contributo si espone il punto a oggi, ossia post conversione del Decreto Sostegni-bis, del credito d'imposta locazioni.
Partendo dal presupposto che si analizza soltanto l’anno 2021, occorre distinguere 3 tipologie di beneficiari:
  1. imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator;
  2. imprese o professionisti con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 e enti non commerciali (compresi Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti);
  3. commercianti al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni.

Con riferimento alla prima categoria, viene semplicemente spostata in avanti la data ultima per il conteggio dei mesi compresi nell’agevolazione, quindi per tali imprese, con riferimento all’anno 2021, il credito spetta per i mesi da gennaio a luglio 2021.
Siccome l’ampliamento viene disposto andando a modificare l’art. 28, c. 5, D.L. 34/2020, si ritiene che la normativa di riferimento a cui ancorarsi sia quella del 2020, che prevede, quale condizione per fruire del credito, la riduzione del fatturato su base mensile di almeno il 50% del mese di riferimento 2021 rispetto allo stesso mese del 2019, tant’è che lo stesso comma 5 termina facendo riferimento a questa condizione. Tuttavia l’art. 4, c. 2, D.L. 73/2021 riferendosi appunto alla generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa, potrebbe lasciar intendere di ricomprendere anche le strutture turistico ricettive, agenzie viaggio e tour operator per i mesi interessati (quindi da gennaio a maggio) ma tale interpretazione, ancorata ad una disciplina senz’altro meno prudenziale e generale, si ritiene non debba prevalere sulla disciplina specifica per quel determinato soggetto, appunto le strutture sopra indicate.
Le aliquote da applicare sono:
  • 60% del canone di locazione;
  • 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
  • 30% del canone in caso di affitto d’azienda per agenzie viaggio e tour operator;
  • 50% del canone in caso di affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive.

Con riferimento alle altre 2 categorie di soggetti, l’ampliamento è stato concesso ex novo, ossia al di fuori dall’art. 28, ma disponendo nuove condizioni 2021 appunto ex art. 4, cc. 2 e 2-bis, D.L. 73/2021.
Per la categoria imprese/professionisti sotto i 15 milioni nel 2019 (comma 2), occorre un decremento dell’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.04.2020 - 31.03.2021 di almeno il 30% rispetto allo stesso dato del periodo 1.04.2019 - 31.03.2020 e il credito spetta per i mesi da gennaio a maggio 2021.
Le aliquote da applicare sono:
  • 60% del canone di locazione
  • 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda
Per l’ultima categoria, ossia i commercianti al dettaglio anche sopra i 15 milioni (casistica introdotta in sede di conversione del Decreto Sostegni-bis, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 4) la condizione per fruire del credito è la medesima di cui al comma 2, così come i mesi di riferimento, tuttavia le aliquote sono differenti (più basse):
  • 40% del canone di locazione;
  • 20% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.
In tutte le casistiche sopra presentate la verifica della condizione del calo di fatturato non va effettuata per le attività iniziate a partire dal 1.01.2019.