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Imposte e tasse 19 Maggio 2020

Credito negozi e botteghe, i nuovi chiarimenti

Il bonus non è imponibile. Spese condominiali agevolabili se pattuite come voce unitaria con il canone, così come le pertinenze, se rappresentano un accessorio del bene principale. Misura ridotta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Per il credito d'imposta botteghe e negozi, l'art. 65, D.L. 18/2020 ha subito variazioni in sede di conversione in legge del decreto. In particolare, è stato chiarito che la misura non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi. Per la contabilizzazione, si procederà nel seguente modo: credito negozi e botteghe a componente positivo di reddito non tassabile. Tale credito, è pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione pagato relativo al mese di marzo per immobili in categoria C/1 (negozi e botteghe), stando alla versione di cui all'art. 65 citato; tuttavia, tale riferimento alla categoria catastale è stato eliminato nella versione del credito d'imposta per i canoni di locazione del "Decreto Rilancio", nel quale viene fatto un più generico riferimento agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, essendo disciplinato anche per il canone di locazione corrisposto per il mese di marzo (oltre che aprile e maggio), il riferimento alla categoria catastale C/1 non ha più senso di esistere. Viene ampliata la categoria dei possibili fruitori, concedendo il credito ai professionisti (prima esclusi), nonché a enti non...

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