Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 23 Febbraio 2024

Credito non spettante per il bene non destinato all’impresa

La Corte di Cassazione ha precisato che va considerato come non spettante, e non come inesistente, il credito per “investimenti in aree svantaggiate” relativo a beni non adibiti all’attività produttiva.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13.02.2024, n. 3993, ha affrontato il caso relativo alla contestazione del credito c.d. “investimenti aree svantaggiate” di cui all’art. 8 L. 388/2000 e art. 62, c. 1 L. 289/2002, ma le conclusioni a cui giunge la decisione di legittimità è di rilevante importanza per tutte le contestazioni in cui si verte di crediti non spettanti e crediti inesistenti. La questione all’attenzione dei giudici riguarda la costruzione di un opificio industriale, negli anni tra il 2004 ed il 2006, su cui era stato maturato il credito per investimenti in aree svantaggiate. Al termine dei lavori l’immobile era stato concesso in locazione a terzi, venendo quindi meno la condizione dell’effettiva destinazione del bene all’attività produttiva d’impresa. Si ricorda che la norma agevolativa in commento prevede la rideterminazione del credito qualora i beni, sui quali il credito è maturato, dovessero essere dismessi o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa. In ragione di ciò il Fisco recuperava il credito qualificandolo come inesistente. Nei giudizi di merito la contribuente risultava soccombente e ricorreva dunque in Cassazione. I giudici di legittimità, dopo aver compiuto un’ampia disamina della norma istitutrice della misura agevolativa, hanno affrontato la tematica della non spettanza e dell’inesistenza dei...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.