Con la pubblicazione del decreto MASAF-MEF 22.05.2026 nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2026, n. 138 trova finalmente attuazione il credito d’imposta destinato alle imprese della pesca professionale per l’acquisto di carburanti. Il provvedimento completa il quadro normativo delineato dall’art. 4 D.L. 33/2026, convertito dalla L. 79/2026, rendendo operativa una misura straordinaria finalizzata a contenere l’impatto dell’aumento dei costi energetici sul comparto ittico.
L’agevolazione è riservata alle micro, piccole e medie imprese operanti nella pesca professionale, individuate secondo i parametri della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. Restano esclusi i soggetti destinatari di ordini di recupero relativi ad aiuti incompatibili con il mercato interno e le imprese che rientrano nelle fattispecie escluse dal Regolamento (UE) n. 2022/2473 in materia di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Sotto il profilo oggettivo, il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina nel periodo compreso tra il 1.03 e il 31.05.2026. La base agevolabile è determinata assumendo il costo del carburante al netto dell’Iva risultante dalle relative fatture.
La disciplina limita espressamente l’agevolazione ai carburanti destinati all’alimentazione del naviglio impiegato nell’esercizio dell’attività di pesca professionale. Sono pertanto esclusi i consumi riferibili a utilizzi differenti o a mezzi non direttamente impiegati nell’attività produttiva.
La misura opera entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Qualora le richieste ammissibili eccedano le risorse disponibili, il Ministero procederà a una rideterminazione proporzionale dell’intensità dell’aiuto mediante un’apposita aliquota di riparto, garantendo il rispetto del plafond finanziario autorizzato.
L’accesso al beneficio richiede la presentazione di una specifica istanza telematica alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC). Le modalità operative e i termini per l’invio delle domande saranno definiti con una successiva comunicazione ministeriale.
Tra le informazioni richieste figurano l’indicazione delle unità da pesca utilizzate, l’ammontare delle spese sostenute, l’eventuale fruizione di ulteriori aiuti e le dichiarazioni relative alla conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Particolare attenzione è riservata alla documentazione probatoria. Le imprese dovranno allegare le fatture di acquisto dei carburanti, le evidenze dei pagamenti effettuati e gli estratti del libretto di controllo dei consumi riferiti al periodo agevolato. Tali elementi costituiranno la base documentale per le verifiche successive.
Una volta conclusa l’istruttoria, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento istitutivo del codice tributo. L’utilizzo dovrà avvenire entro il 31.12.2026.
Sul piano fiscale il beneficio presenta caratteristiche particolarmente favorevoli. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap e non è soggetto ai limiti ordinari previsti per la compensazione dei crediti tributari.
Resta infine ammesso il cumulo con altre misure agevolative, purché non venga superato il costo effettivamente sostenuto e siano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per le imprese del comparto ittico si tratta di un intervento di sostegno rilevante, che richiederà tuttavia una rigorosa gestione documentale e una puntuale tracciabilità dei consumi ai fini dei successivi controlli amministrativi e fiscali.
